Art. 19 · GRATIFICA NATALIZIA
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 19

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 30 nov 1960
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'operaio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 14 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-19