Art. 10 · INIZIO E FINE DEL LAVORO
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 10

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INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività. Sarà considerato ritardatario chi, al segnale di cui è detto pira sopra, risulterà non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sarà considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione. La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla Direzione della Azienda sarà fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all' sarà considerata prestazione straordinaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-10