Art. 8 · ISTITUZIONE PROFESSIONALE
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 8

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ISTITUZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 30 nov 1960
Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali, compatibilmente con le esigenze aziendali saranno concessi i necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavorio, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-8