CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 8
8 / 121ISTITUZIONE PROFESSIONALE
In vigore dal 30 nov 1960
Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali, compatibilmente con le esigenze aziendali saranno concessi i necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavorio, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-8