CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 45
118 / 121INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 30 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-45