Art. 45 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 45

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 30 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-45