Art. 42 · CERTIFICATI DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 42

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CERTIFICATI DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
CERTIFICATI DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare all'impiegato che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, ed in mancanza del libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'impiegato una. dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-42-2