CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 40
113 / 121PREVIDENZA
In vigore dal 30 nov 1960
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché, a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-40-2