CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali
Art. 26
70 / 121INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 30 nov 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda non causata da provvedimenti disciplinari ai sensi dell' della regolamentazione operai, per l'anzianità derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro - Sud), oppure per l'anzianità maturata nella qualifica speciale per effetto del presente contratto, al lavoratore compete, una indennità di licenziamento pari a 15/30 della retribuzione per ogni anno compiuto di anzianità sino a tutto il 31 dicembre 1958.
A decorrere dal 1 gennaio 1959 l'indennità verrà liquidata, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile, per ogni anno di servizio compiuto.
Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.
L'indennità di anzianità di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non può risalire oltre il 1 gennaio 1945.
L'indennità di anzianità in caso di licenziamento sarà liquidata secondo le misure e le modalità tutte previste dall' del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alla norma di cui al 1° comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale.
La liquidazione dell'indennità determinata ai sensi del comma precedenti, deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonché l'indennità di contingenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-26-2