CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 23
23 / 121FERIE
In vigore dal 30 nov 1960
Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita, in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 7 anni compiuti:
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 7 e fino a 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 15 e fino a 20 anni compiuti;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
Le festività previste dal precedente che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennità come specificato al successivo comma 5°. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
L'operaio può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'operaio ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, semprechè non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.
Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede, che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
A norma del 2° comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispettivo indennizzo fino ad un massimo di 6 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-23