CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 10
10 / 121ORARIO NORMALE DI LAVORO
In vigore dal 30 nov 1960
La durata dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le derogbe previste dalle relative disposizioni.
Per le eventuali ore non lavorate nella giornata del sabato la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire, a regime normale, negli altri giorni della settimana con il prolungamento delle otto ore lavorative giornaliere nella misura massima di un'ora al giorno, salvo diretti accordi fra le parti per il superamento di detto limite.
L'orario giornaliero di lavoro è fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistono orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall' per il lavoro straordinario.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell' comma 2ª della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il, riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere ad esclusione del personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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