CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali
Art. 1
45 / 121CRITERI DI APPARTENENZA
In vigore dal 30 nov 1960
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella, categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, semprechè non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria; vigilanza, assistenza, custodia, e simili, già. regolate dalle classificazioni operaie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-1-2