Art. 41 · DISCIPLINA AZIENDALE
CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 41

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DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 29 nov 1960
L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità. L'azienda dovrà curare di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-41