CCNL industria della birra e malto Allegato V Accordo›Parte QUINTA
Art. 4
130 / 135In vigore dal 29 nov 1960
Comparse le parti avanti il Collegio Tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad conto componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovrà, sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza, o all'unanimità.
Del verbale, dovrà essere comunicata dal Collegio copia autentica, alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni nazionali di categoria competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-4-6