Art. 2
CCNL industria della birra e malto Allegato V AccordoParte QUINTA

Art. 2

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In vigore dal 29 nov 1960
In ogni provincia, nella quale si renda necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le Organizzazioni Territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali di volta in volta, l'Associazione interessata, indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-2-6