Art. 10 · PASSAGGIO DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
CCNL industria della birra e malto Parte IIParte SECONDA

Art. 10

60 / 135

PASSAGGIO DA INTERMEDIO A IMPIEGATO

In vigore dal 29 nov 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianità maturata presso l'azienda: b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianità convenzionale pari al 50% dell'anzianità maturata come intermedio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-10-2