CCNL industria della birra e malto Parte I›Parte PRIMA
Art. 10
10 / 135RIPOSO PER I PASTI
In vigore dal 29 nov 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di una ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-10