Art. 1 · ASSUNZIONE
CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 1

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ASSUNZIONE

In vigore dal 29 nov 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato, viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare 1) la carta d'identità; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia già in possesso, ed i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda; sempre che questi abbiano la idoneità e i requisiti necessari. L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-1-3