CCNL del 20 novembre 1956
Art. 95
95 / 97PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 nov 1960
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda; dell'anzianità e delle categorie:
Prima categoria: fino a 5 anni, 2 mesi; oltre 5 anni fino a 10 anni, 3 mesi; oltre i 10 anni, 4 mesi.
Seconda categoria: fino a 5 anni, 1 mese e mezzo; oltre 5 anni fino a 10 anni, 2 mesi; oltre i 10 anni 3 mesi.
Terza categoria: fino a 5 anni, 1 mese; oltre 5 anni fino a 10 anni, 1 mese e mezzo; oltre i 10 anni, 2 mesi.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle fi, e, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia dall'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato per la ricerca della nuova occupazione dei permessi; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Nessun preavviso spetta all'impiegato licenziato ai sensi dell'.
Storico versioni
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