CCNL del 20 novembre 1956
Art. 89
89 / 97TRASFERTE
In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato potrà essere inviato in missione temporanea per esigenze di servizio.
Al lavoratore in missione spetterà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio - di regola in 2ª classe - corrispondenti ai mezzi normali di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti normali - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
In caso di missione di lunga durata, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente tra, i rappresentanti delle parti.
Storico versioni
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