CCNL del 20 novembre 1956
Art. 79
79 / 97LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato, normalmente, salvo casi di urgenza o di forza maggiore nella giornata precedente a quella in cui ne è richiesta o autorizzata l'effettuazione.
L'impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
È lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di orario di cui all'.
È lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nel giorno di riposo compensativo e nelle festività, di cui all'.
È lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di maggiorazione - da calcolare sulla retribuzione oraria, determinata come appresso, e sulla quota oraria della contingenza - sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno: prime due ore 25%; ore successive 30%;
b) lavoro straordinario notturno 50%;
c) lavoro festivo 50%;
d) lavoro straordinario festivo 60%;
e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%.
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide per 170 la retribuzione mensile fissa costituita dal minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi in cui è consentito dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Storico versioni
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