Art. 78 · LAVORO A TURNO
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 78

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LAVORO A TURNO

In vigore dal 24 nov 1960
La Direzione potrà stabilirà nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte. Ai soli addetti al turno di notte sarà corrisposto un compenso del 10% sulla retribuzione oraria, determinata come stabilito all' e sulla, quota oraria della contingenza.
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