CCNL del 20 novembre 1956
Art. 73
73 / 97CONTRATTO A TERMINE
In vigore dal 24 nov 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi; in caso di proroga di tali contratti dette norme si applicano con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro.
Comunque, agli effetti della indennità di cui all' si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.
Il rapporto che venisse proseguito oltre il termine della proroga di cui al comma precedente, si considererà, a decorrere da tale termine, quale rapporto a tempo indeterminato a tutti gli effetti del presente contratto.
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