Art. 6 · PERMESSI ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 6

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PERMESSI ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 24 nov 1960
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza, dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene. Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedano una attività effettiva a carattere continuativo, è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità, non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
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