Art. 59 · GRATIFICA NATALIZIA
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 59

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 24 nov 1960
L'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto secondo quanto stabilisce l' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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