Art. 58 · CONTEGGIO PAGA
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 58

58 / 97

CONTEGGIO PAGA

In vigore dal 24 nov 1960
La paga sarà effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altro periodo secondo le consuetudini aziendali mediante buste o altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che l'aggravano. Quando la paga sia corrisposta a mese il lavoratore avrà diritto di chiedere un congruo acconto che non potrà superare il 90% della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza dalla somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità, della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro cinque giorni da quello di paga, affinché l'ufficio mano d'opera possa provvedere. immediatamente al regolamento delle differenze si lavoratori interessati. Trascorso tale periodo di cinque giorni, le differenze segnalate in ritardo e riconosciute saranno comprese nella busta del periodo di paga successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-58