Art. 57 · MINIMI DI RETRIBUZIONE
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 57

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MINIMI DI RETRIBUZIONE

In vigore dal 24 nov 1960
I minimi di retribuzione sono quelli riportati nelle tabelle allegate. Essi sono ragguagliati a 200 ore di lavoro e a tutti gli effetti rapportabili ad ora. Agli intermedi che partecipano materialmente al lavoro di riempimento delle bombole alle rampe fisse, in considerazione della sua gravosità, le aziende corrisponderanno in aggiunta ai minimi di retribuzione di cui sopra uno speciale compenso pari al 2,50% (due e cinquanta per cento) dei minimi stessi. È in facoltà delle aziende di corrispondere tale compenso commisurandolo al numero delle bombole riempite da ciascun lavoratore, fermo restando il minimo di cui sopra. I compensi già corrisposti dalle aziende al titolo di cui sopra s'intendono assorbiti Lino a concorrenza.
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