Art. 56 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 56

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA

In vigore dal 24 nov 1960
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianità di servizio prestato come operaio è utile, agli effetti dei singoli istituti, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.
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