Art. 53 · LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - LAVORO NOTTURNO
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 53

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LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - LAVORO NOTTURNO

In vigore dal 24 nov 1960
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. È lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nelle giornate di riposo compensativo, e nelle festività nazionali. Le percentuali di maggiorazione - da calcolare sulla retribuzione oraria, determinata come stabilito all', e sulla quota oraria della contingenza - sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno: prime due ore 25%; ore successive 30%; b) lavoro straordinario notturno 50%; c) lavoro festivo 50%; d) lavoro straordinario festivo 60%; e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%. Le percentuali suddette non sono computabili, infondendosi che la maggiore assorbe la minore. La maggiorazione festiva non verrà corrisposta agli operai che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
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