Art. 38 · TRASFERIMENTI
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 38

38 / 97

TRASFERIMENTI

In vigore dal 24 nov 1960
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa Azienda, situato in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono nonché delle spese per il trasporto delle masserizie, inoltre gli deve essere corrisposta una indennità di trasferimento commisurata, se celibe, a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennità di contingenza compresa) che andrà a percepire nella nuova residenza, se capo famiglia a 25 giorni. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per l'anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
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