CCNL del 20 novembre 1956
Art. 35
35 / 97FERIE
In vigore dal 24 nov 1960
L'operaio che ha una anzianità di almeno 12 mesi presso l'Azienda La diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate con la normale retribuzione (minimo di paga, eventuali aumenti di merito, eventuale terzo elemento, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, indennità di contingenza) pari a:
12 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 7 anni;
14 giorni lavorativi per anzianità di servizio da oltre 7 a 15 anni;
16 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie daranno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza però prolungamento del periodo feriale.
In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento dalle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente, per reparto, per scaglione o individualmente e, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri degli operai.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento deve essere effettuato in via anticipata.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata come al primo capoverso del presente articolo.
A norma del secondo comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentito di suddividere in due periodi dell'anno il godimento delle ferie ovvero in sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi naturali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Storico versioni
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