CCNL del 20 novembre 1956
Art. 31
31 / 97MINIMI DI SALARIO
In vigore dal 24 nov 1960
I minimi di salario sono quelli riportati nelle tabelle allegate.
Essi sono ragguagliati a 200 ore di lavoro e a tutti gli effetti rapportabili ad ora.
Agli addetti al lavoro di riempimento delle bombole alle rampe fisse, in considerazione della sua gravosità, le aziende corrisponderanno in aggiunta ai minimi di salario di cui sopra uno speciale compenso pari al 2,50% (due e cinquanta per cento) dei minimi stessi.
È in facoltà delle aziende di corrispondere tale compenso commisurandolo al numero delle bombole riempite da ciascun operaio, fermo restando il minimo di cui sopra.
I compensi già corrisposti dalle aziende al titolo di cui sopra s'intendono assorbiti fino a concorrenza.
Storico versioni
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