Art. 30 · PASSAGGIO DI MANSIONI
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 30

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PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di salario, nè un mutamento sostanziale della sua posizione. All'operaio, che sia destinato, per un periodo superiore a due giorni, a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto fin dal primo giorno un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa alla predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 45 giorni nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che nè derivi il passaggio di categoria, semprechè il periodo (la sostituzione non si protragga oltre i 4 mesi. In caso di temporaneo passaggio di mansioni che comportino diminuzione di salario, all'operaio verrà ancora corrisposto il suo normale salario.
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