CCNL del 20 novembre 1956
Art. 23
23 / 97SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'Azienda trattiene il lavoratore sul luogo del lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere il licenziamento con diritto oltre al godimento delle ferie maturate, a tutte le indennità relative, compresa quella sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
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