Art. 14 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 14

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli d) che esegua lavori per conto proprio entro i locali della Azienda, anche se il danno derivante alla Azienda stessa sia lieve; e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Malattie.
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