Art. 11 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 11

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 24 nov 1960
Ai lavoratori provenienti da zona non malarica che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona malarica verrà corrisposta una speciale indennità di L. 24 giornaliera. Le località da considerare malariche saranno definite in un successivo accordo fra le parti.
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