Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959, e relative tabelle, per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, stipulato tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori, la Federazione Nazionale autonoma Autoferrotranvieri; è in pari data, tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Autointernavigatori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 del 27 gennaio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959, relativo al personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese private esercenti autoservizi in concessione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 148. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-rd-1