Art. 9 · ORARIO DI LAVORO
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 9

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ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 24 nov 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali. Per il personale addetto al movimento che compia operazioni esclusivamente di vigilanza e disciplina del traffico caratterizzate da discontinuità, l'orario di lavoro è di 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere. Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 75% di altrettante quote orarie della retribuzione calcolata ai sensi delle lettere a) e b) dell' del presente contratto, con l'aggiunta di altrettante quote orarie delle eventuali indennità continuative e di ammontare determinato. L'applicazione delle norme di cui sopra non deve in ogni caso portale a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al 10 giugno 1954, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti. Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purchè non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 ore settimanali. Per orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere. Per l'impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, ferma restando la durata stabilita il presente articolo, la retribuzione determinata per tali operai. Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente articolo non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite presso ogni azienda o complesso aziendale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-9