CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 35
86 / 91RISCATTI PREVIDENZIALI
In vigore dal 24 nov 1960
In relazione alla legge 17 febbraio 1958, n. 140, viene stabilito quanto appresso:
A) A richiesta del lavoratore, le aziende presso le quali questi presto servizio - in relazione al disposto della legge 17 febbraio 1958, n. 140 - provvederanno a versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le somme occorrenti perché l'iscritto al Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto possa conseguire il riscatto previdenziale dei periodo di servizio prestato anteriormente al 1 marzo 1953. Il versamento da parte delle aziende avrà luogo mediante la utilizzazione da parte delle aziende medesime dei fondi maturati per ciascun dipendente che ne ha fatto richiesta, a titolo di indennità di anzianità fino al 28 febbraio 1953. Detto versamento assorbe le indennità di anzianità per gli anni relativi al periodo di riscatto, salve le eccezioni previste nei successivi comuni.
B) Al lavoratore che cessa dal servizio per essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sia che si sia avvalso o non della facoltà del riscatto oppure sia stato assunto dopo il 1 marzo 1953, compete, all'atto della cessazione dal servizio per il periodo successivo al 1 marzo 1953 una indennità, di buonuscita pari all'1% delle retribuzioni percepite dalla anzidetta data del 1 marzo 1953, con un minimo di 3 mensilità della retribuzione ultimata raggiunta, calcolando in questa un dodicesimo della tredicesima mensilità.
A tale indennità si aggiungono, per l'anzianità antecedente al 1 marzo 1953, le giornate di indennità di anzianità previste dall' relative al periodo non riscattato tramite l'azienda, con le modalità previste alla lettera A) e calcolate sull'ultima retribuzione tabellare, all'atto della risoluzione del rapporto, per la categoria di appartenenza al 1 marzo 1953.
Per il lavoratore che non si avvalga della facoltà del riscatto oppure che provveda in proprio al riscatto non avvalendosi della facoltà prevista alla lettera A) del presente articolo, il periodo relativo sarà considerato per intero ai fini della corresponsione della indennità di anzianità.
C) Al lavoratore che cessa dal servizio senza essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il periodo successivo al 1 marzo 1953 compete l'indennità di anzianità calcolata nella misura prevista dall' del presente contratto e sulla base dell'ultima retribuzione percepita.
Qualora il fondo di previdenza, su richiesta del lavoratore, restituisca allo stesso i contributi versati, il lavoriatore si impegna, all'atto della riscossione dei medesimi, a corrispondere all'azienda la quota parte afferente all'ammontare dei contributi da essa azienda versati.
Per il periodo precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del penultimo comma della lettera B).
Per i dipendenti licenziati in tronco valgono le disposizioni del presente contratto.
D) Al lavoratore che si dimette nel periodo di tre anni antecedenti a quello del collocamento in quiescenza spetta il trattamento previsto dal combinato disposto degli del presente contratto per la indennità di anzianità e per la indennità di dimissioni.
Tale trattamento non potrà superare, per coloro che si dimettono nei periodi di sei mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, l'importo dell'indennità di buonuscita.
Qualora, le dimissioni avvengano nel periodo compreso tra i 12 ed i 6 mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, il trattamento di cui al 1° comma non potrà superare, nel suo complesso, di oltre il 30% l'importo della indennità di buonuscita.
In caso di dimissioni nel periodo da 3 anni ad 1 anno antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza, non si potrà superare di oltre il 50% l'importo della indennità di buonuscita.
Storico versioni
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