CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 26
77 / 91DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
In vigore dal 24 nov 1960
L'infrazione alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende, commessi dai lavoratori saranno puniti secondo la gravità della mancanza con:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa;
licenziamento in tronco.
Il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commetta lievi mancanze.
La multa, fino ad un massimo di sei ore di retribuzione, verrà comunicata al lavoratore che:
a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso;
c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale;
d) effettui collette o sottoscrizioni durante le ore di lavoro;
e) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave;
f) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie;
g) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio (fumare in posto non autorizzato, introduzione di bevande alcooliche, ecc).
L'importo delle multe che non costituiscano risarcimento di danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattie Lavoratori (I.N.A.M.) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni.
È punito con la sospensione dal servizio e con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che:
a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico;
b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo del lavoro;
c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio;
d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
e) sia trovato addormentato sul lavoro;
f) pronunci apprezzamenti offensivi o schemevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni;
g) ecceda se capo-squadra o capo-operaio nel valersi della propria autorità sul personale dipendente;
h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa;
i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima.
Sono passivi di licenziamento in tronco senza preavviso nè indennità i lavoratori colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze;
c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
d) mancanze da cui siano derivate gravi, irregolarità nel servizio o danni alle persone o alle cose;
e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione:
f) reati infamanti o atti illeciti o immorali;
g) ubriachezza in servizio;
h) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda;
i) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;
l) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea, anche se gli stessi non hanno avuto conseguenze nè alle persone nè alle cose;
m) mancanze in genere di gravità con simili.
Qualora il dipendente commetta mancanze tali da non provocare il suo licenziamento in tronco ma che rendano incompatibile la sua presenza presso la sede o una filiale dell'azienda e l'azienda a sua volta lo trasferisca, il dipendente non avrà diritto al trattamento previsto.
all' salvo per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sè e i suoi familiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-26-2