Art. 25 · TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 25

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TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 24 nov 1960
IL lavoratore deve consegnare o far pervenire alla azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha la facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, semprechè non siano causati da eventi colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, secondo i seguenti termini: 1) 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; 2) 8 mesi oltre i 5 anni di anzianità. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Ove la prosecuzione della malattia oltre i termini di cui sopra non permetta al lavoratore di riprendere il lavoro, il rapporto verrà risolto di pieno diritto con la liquidazione dell'indennità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-25-2