Art. 15 · RETRIBUZIONE
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 15

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RETRIBUZIONE

In vigore dal 24 nov 1960
La retribuzione mensile (compresi in essa gli eventuali scatti di anzianita) viene ragguagliata a 26 giornate di paga e 26 giornate di contingenza. Nel caso di sospensione temporanea o di riduzione pure temporanea della durata del lavoro dovute a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (sospensioni temporanee di servizio dovute a frane, alluvioni, ecc. ed altri analoghi casi) competerà - a conguaglio di quanto corrisposto dalla Cassa Integrazioni guadagni (in base alle norme vigenti e nei casi di cui è dovuta l'integrazione stessa) e la differenza per ricostituire l'intera retribuzione mensile di cui al penultimo comma. In tutti i casi di cui al precedente comma al lavoratore è comunque sempre dovuta l'intera retribuzione mensile sopra stabilita. Le giornate od ore di inoperosità del personale di officina dovute a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore potranno - sempre che lo stesso sia stato lasciato in libertà - essere recuperate senza ulteriore corresponsione di retribuzione, ma con la sola maggiorazione di straordinario di cui all' in altre giornate lavorative o, in caso di eccezionali esigenze di servizio, anche festive, entro i 30 giorni successivi al periodo di inoperosità. Il primo giorno di inoperosità non potrà essere recuperato, a meno che non le sia stato dato tempestivo avviso al personale. La prestazione per recupero non può norma mente superare le due ore giornaliere e dovrà essere effettuata in aggiunta e continuazione al lavoro normale, salvo le maggiori possibilità di recupero previste dalla legge. Per il personale viaggiante potranno essere recuperate, con le modalità di cui ai comma precedenti, le giornate di inoperosità dovute a causa di forza maggiore. Tale recupero potrà essere effettuato anche adibendo il lavoratore ad idonei lavori di manutenzione. La disciplina di cui sopra non si applica al personale di officina per le riduzioni dovute a mancanza di energia elettrica, nel qual caso verranno applicati gli eventuali accordi generali in materia. Le quote espresse in ora effettivamente integrate dalla Cassa Integrazione guadagni sono da escludersi dal recupero di cui sopra. Dalla retribuzione mensile vengono dedotte le quote giornaliere relative alle giornate di malattia o di infortunio per il periodo di conservazione del posto di cui all' nonché le quote relative a permessi accordati dall'azienda, alle assenze del lavoratore avvenute per suo fatto o causa o colpa, e ciò salvo maggiori sanzioni di cui all'. All'atto del pagamento, sarà fornita ai dipendenti la indicazione scritta degli elementi costitutivi del loro guadagno (busta paga o documento equipollente).
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