Art. 14 · RITIRO PATENTE
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 14

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RITIRO PATENTE

In vigore dal 24 nov 1960
L'autista al quale sia dall'autorità per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini: - 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; - 8 mesi oltre i 5 anni di anzianità. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione della categoria nella quale viene a prestare servizio. Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, adibiranno l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro in cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all' in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-14-2