CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I
Art. 9
9 / 167ABITI DA LAVORO
In vigore dal 23 nov 1960
Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio una abito da lavoro, che verrà rinnovato di anno in anno gratuitamente.
Onde consentire la normale tenuta dell'abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio, il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito da lavoro. Anche per i nuovi assunti l'abito da lavoro di ricambio deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo.
La pulizia, riparazioni, ecc. dell'abito da lavoro sono a carico dei lavoratori.
Per gli uomini l'abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi, oppure in un camice per gli addetti ai laboratori chimici.
Per le donne, l'abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all'anno senza il taglio di ricambio).
Le tute i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione delle tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni:
filatura - parte umida;
addetti all'impianto di produzione dell'acido solforico;
preparazione bagni di filatura raion e fiocco;
addetti agli impianti di produzione dell'ipoclorito;
personale ausiliario, normalmente addetto ai reparti sopracitati; per i quali la tuta deve essere di lana.
Nell'interno dello stabilimento i lavoratori sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia.
Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati alla azienda in caso di rescissione del rapporto, di lavoro.
Nel caso in cui le aziende abbiano già provveduto a fornire l'abito da lavoro per l'anno in corso ai lavoratori di cui sopra, non hanno l'obbligo della concessione della prima fornitura ferme restando le condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale
Allo scopo di rendere efficace ed operante, nell'ambito aziendale, la regolamentazione dell'abito, da lavoro, la Direzione dell'azienda e la Commissione interna stabiliranno, al fine di evitare abusi, le opportune cautele ed i relativi controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-9