Art. 8 · LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II

Art. 8

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LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 23 nov 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-8-2