Art. 5 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I

Art. 5

5 / 167

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 23 nov 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-5