CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II
Art. 19
69 / 167TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 23 nov 1960
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'Azienda o dalle competenti Autorità, la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed, a questi particolari effetti, la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-19-2