Art. 16 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II

Art. 16

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 23 nov 1960
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5%, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza del grado di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio dal 2° al 1° grado il lavoratore manterrà, in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli, aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sarà utile agli effetti della maturazione dei successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o dà maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli eventuali già concessi per lo stesso titolo. In caso di variazione dei minimi tabellari mensili la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dello anno precedente con la, stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne la variazione dell'indennità di contingenza verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre e avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva verrà applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennità di contingenza in vigore nel luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di entrati in vigore del presente contratto sarà utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale. Norma transitoria 1) Al lavoratore attualmente in servizio per il quale è ricoeso il diritto all'appartenenza allw ex categorie speciali, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30-3-1946 e 24-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Crntro-Sud) è riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodigi, l'anzianità per il servizio prestato nelle masioni che hanno dato diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937. La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennità di licenziamento. 2) Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14-6-1952 e successivamente aumentate. TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954. 3) Alla data di entrata in vigore del presente contratto le Aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 2. loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al 1 giugno 1952, in base al comma 5° dell', sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennità di contingenza valevole al 31 dicembre 1957, la somma, di quanto sopra verrà tradotta nella corArt. 17.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-16-2