Art. 1
1 / 6In vigore dal 21 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo convoca di regola due volte l'anno il Consiglio, il quale esprime il proprio parere sull'indirizzo dell'attività turistica, sui criteri circa la propaganda turistica e su ogni altro argomento che interessi il turismo.
Il parere del Consiglio centrale del turismo è obbligatorio sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo e di delimitazione dei relativi territori, nonché sui provvedimenti di revoca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-1