Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo convoca di regola due volte l'anno il Consiglio, il quale esprime il proprio parere sull'indirizzo dell'attività turistica, sui criteri circa la propaganda turistica e su ogni altro argomento che interessi il turismo. Il parere del Consiglio centrale del turismo è obbligatorio sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo e di delimitazione dei relativi territori, nonché sui provvedimenti di revoca.
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