Art. 3
3 / 16In vigore dal 21 ott 1960
Il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno o turismo può essere conferito a località comprendenti tutto o parte del territorio di uno o più Comuni contermini della stessa Provincia, allorchè il concorso dei forestieri costituisce elemento essenziale all'economia della località.
Debbono, altresì, concorrere le seguenti condizioni:
a) i proventi dell'imposta di soggiorno, del contributo speciale di cura e di qualsiasi altra natura purchè a carattere continuativo, siano previsti per un importo annuo complessivo non inferiore a due milioni;
b) l'attrezzatura ricettiva della località raggiunga una adeguata capacità di posti-letto in alberghi e pensioni;
c) nella località gli impianti igienici, il servizio sanitario e farmaceutico ed i servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana, siano adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico;
d) la località disponga di adeguata attrezzatura, con particolare riguardo agli esercizi pubblici ed agli impianti sportivi;
e) nel caso di stazione di cura, i relativi impianti rispondano alle esigenze della tecnica terapeutica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-3