Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 21 ott 1960
Previa autorizzazione del prefetto, le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-14