Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 set 1961
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 84. - VILLA
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